LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 25-01-2002
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2002).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 4
del 23 gennaio 2002
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 2 DEL 29 gennaio 2002

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  

Allegato 1:
Allegato  

Allegato 2:
Allegato  

 

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 23 del 2002 Articolo 7

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato,

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 5

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 13 del 2002 Articolo 12

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 13 del 2002 Articolo 13

 

(Interventi in materia di tutela della salute e di politiche sociali)
1. In relazione al disposto di cui all’articolo 101, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 
dall’articolo 52, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a 
stipulare nell’anno 2002 un mutuo decennale dell’ammontare presuntivo di 196 milioni di euro o del diverso 
importo compatibile con il costo annuo dell’ammortamento del mutuo non superiore a 25,82 milioni di euro, 
corrispondente al contributo statale annuo previsto nella norma di modifica, concesso quale anticipazione sulle 
maggiori compartecipazioni ai tributi statali a titolo di adeguamento delle risorse attribuite a copertura del maggiore 
fabbisogno della spesa sanitaria, per otto anni a carico del bilancio statale e per gli ultimi due anni a carico del 
bilancio regionale.
2. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva con propria 
deliberazione le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 1.
3. Per il finanziamento del maggior fabbisogno di spesa degli enti che esercitano nella regione le funzioni del 
Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del titolo I del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, e’ autorizzata la spesa di 196 milioni di euro per l’anno 2002 a carico dell’unita’ previsionale 
di base 7.1.41.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del 
bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 4351 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4. Gli oneri di ammortamento del mutuo autorizzato ai sensi del comma 1 gravano, per l’ammontare complessivo 
annuo di 25,82 milioni di euro a decorrere dall’anno 2003, sulle unita’ previsionali di base 53.2.9.1.701 e 
53.2.9.3.706 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2004 e del bilancio per 
l’anno 2003, con riferimento, rispettivamente, ai capitoli 1539 e 1589 del documento tecnico allegato ai bilanci 
medesimi, in relazione alla spesa autorizzata sui medesimi per gli anni dal 2003 al 2012 con la tabella G, 
approvata con l’articolo 9, comma 84.
5. In relazione alla definizione, all’atto della stipula del mutuo di cui al comma 1, del suo preciso ammontare, si 
provvede al conseguente assestamento dei dati di bilancio, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera c), della 
legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.
6. A decorrere dall’anno 2002 i finanziamenti straordinari di parte corrente, di cui all’articolo 3, comma 12, della 
legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, sono a carico delle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria 
di parte corrente sull’unita’ previsionale di base 7.1.41.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio 
pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 4355 del documento 
tecnico allegato ai bilanci medesimi.
7. Le Aziende sanitarie regionali sono autorizzate a prestare a titolo gratuito assistenza e cura alle donne del 
Bangladesh, vittime delle aggressioni attraverso il lancio di acidi sul viso e sul corpo, per interventi di ricostruzione 
delle parti lese.
8. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 7 sono a carico delle risorse destinate al finanziamento della 
spesa sanitaria di parte corrente sull’unita’ previsionale di base 7.1.41.1.220 dello stato di previsione della spesa 
del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 4355 del 
documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
9. La Giunta regionale emana direttive per l’erogazione delle prestazioni di cui al comma 7.
10. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a corrispondere ai componenti della Commissione regionale per i 
ricorsi contro le non idoneita’ alla pratica dell’attivita’ sportiva agonistica, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro 
della sanita’ del 18 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 marzo 1982, n. 63, un’indennita’ forfetaria 
correlata alla stipulazione di polizze assicurative in relazione al rischio professionale per l’attivita’ connessa allo 
svolgimento dei compiti loro affidati. L’indennita’ forfetaria e’ corrisposta annualmente, per l’intera durata 
dell’incarico conferito. L’importo annuo dell’indennita’ spettante a ciascun componente della Commissione e’ 
determinato in 774,69 euro.
11. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 10 sono a carico delle risorse destinate al finanziamento della 
spesa sanitaria di parte corrente sull’unita’ previsionale di base 7.1.41.1.220 dello stato di previsione della spesa 
del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 4355 del 
documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
12. Al fine di ricapitalizzare le Aziende per i servizi sanitari e le Aziende ospedaliere del Friuli Venezia Giulia, la 
Regione conferisce alle medesime apporti di capitale per complessivi 100 milioni di euro, ripartiti per ogni singolo 
ente sulla base delle situazioni patrimoniali in essere al 31 dicembre 2001 ed erogati nel corso di dieci anni in 
tranche annuali di importo costante.
13. Gli apporti di capitale di cui al comma 12 possono essere oggetto, da parte delle Aziende per i servizi sanitari e 
ospedaliere, di operazioni connesse alla cessione di crediti nei limiti dell’importo dei pagamenti da eseguire 
relativi ai debiti maturati e non estinti al 31 dicembre 2001 cosi’ come rappresentati nel bilancio d’esercizio 2001.
14. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalita’ di erogazione del conferimento di cui al comma 12 nonche’ 
quelli per la definizione con gli istituti di credito delle operazioni di cessione di cui al comma 13.
15. Per le finalita’ previste dal comma 12 e’ autorizzato a decorrere dall’anno 2002 il limite d’impegno decennale di 
10 milioni di euro annui, con l’onere complessivo di 30 milioni di euro, relativo alle annualita’ autorizzate per gli anni 
dal 2002 al 2004, a carico dell’unita’ previsionale di base 7.3.41.2.840 dello stato di previsione della spesa del 
bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 4350 del 
documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e l’onere relativo alle annualita’ autorizzate per gli anni dal 2005 al 
2011 a carico delle corrispondenti unita’ previsionali di base/capitoli dei bilanci/documenti tecnici per gli anni 
medesimi.
16. Entro il 30 giugno 2002 le Aziende sanitarie regionali adeguano i progetti di edilizia ospedaliera finanziati ai 
sensi dell’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall’articolo 4 del decreto legge 2 ottobre 
1993, n. 396, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, a quanto disposto dall’articolo 3, 
comma 4, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, 
n. 405, al fine di garantire la necessaria coerenza con le previsioni di programmazione nazionale e regionale nel 
rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4. Gli 
adeguamenti comportanti modifiche progettuali sono sottoposti alle approvazioni di legge.
17. Entro il 30 giugno 2002 le Aziende sanitarie regionali verificano le modalita’ e la congruita’ dell’utilizzo degli 
immobili in uso, a qualsiasi titolo, in rapporto alle esigenze funzionali e al personale operante e propongono un 
piano di riassetto finalizzato alla concentrazione delle proprie attivita’ nelle sedi strettamente necessarie per 
l’espletamento dei compiti istituzionali, alla riduzione dei costi gestionali e di manutenzione evitabili e alla 
successiva dismissione degli immobili non utilizzati.
18. A partire dall’anno accademico 2001-2002 l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere un assegno 
di studio annuo ai soggetti iscritti al corso di diploma universitario per infermiere professionale degli Atenei 
regionali. L’assegno spetta agli studenti che, al termine di ciascun anno accademico, abbiano superato gli esami 
di ammissione all’anno successivo e, per l’ultimo anno, a coloro che abbiano conseguito il diploma. Con 
regolamento sono stabiliti l’ammontare dell’assegno, tenendo conto dello stanziamento disponibile a bilancio, 
nonche’ le modalita’ di concessione ed erogazione.
19. Per le finalita’ previste dal comma 18 e’ autorizzata la spesa complessiva di 1.200.000 euro, suddivisa in 
ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004 a carico dell’unita’ previsionale di base 
7.3.41.1.227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per 
l’anno 2002, con riferimento al capitolo 4514 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
20. L'Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere al Centro regionale di formazione per l'area della 
medicina generale, per il tramite dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 “Isontina”, un contributo straordinario per 
l'attuazione di un progetto di prevenzione primaria cardiovascolare rivolta ai cittadini del Friuli Venezia Giulia. Ai fini 
dell'ottenimento del contributo il Centro presenta alla Direzione regionale della sanita’ e delle politiche sociali, entro 
60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata del preventivo di spesa.
21. Per le finalita’ previste dal comma 20 e’ autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unita’ 
previsionale di base 7.3.41.1.227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 
2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 4516 del documento tecnico allegato ai bilanci 
medesimi.
22. Fino all’emanazione della nuova disciplina attuativa a valere dall’anno 2002, da adottare con deliberazione della 
Giunta regionale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e’ sospesa l’attuazione 
dell’articolo 32 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10, concernente l’assegno di cura e assistenza.
23. Gli atti di indirizzo e i regolamenti relativi all’utilizzo dei finanziamenti del Fondo sociale regionale, prima della 
loro approvazione, sono sottoposti dalla Direzione regionale della sanita’ e delle politiche sociali al parere della 
Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, di cui all’articolo 1 della 
legge regionale 9 marzo 2001, n. 8.
24. Nell'ambito del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, in attuazione del principio di sussidiarieta’, 
la Regione sostiene la realizzazione, da parte di istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza, onlus e persone 
giuridiche private senza fini di lucro, aventi sede nel territorio regionale, di strutture per anziani e disabili nei distretti 
con dotazione inferiore al fabbisogno determinato dalla Direzione regionale della sanita’ e delle politiche sociali e, 
per quanto riguarda le strutture per disabili, congiuntamente alle Amministrazioni provinciali.
25. A tal fine l'Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere contributi annui costanti, per un periodo non 
superiore a dieci anni, nel limite massimo del 75 per cento della spesa ammissibile, per la realizzazione di nuove 
strutture, mediante l'acquisto, la realizzazione, la trasformazione, il completamento, la ristrutturazione e 
l'adeguamento funzionale di immobili.
26. In sede di prima applicazione, i contributi di cui al comma 25 sono concessi, relativamente all’area anziani, per 
strutture di ricovero destinate a soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti e, relativamente all’area 
disabili, per centri destinati a soggetti gravi e gravissimi, per soluzioni abitative protette alternative 
all'istituzionalizzazione e per centri educativo-occupazionali. E' assicurata priorita’ agli interventi che comprendano 
pluralita’ di tali funzioni o che siano di pronta cantierabilita’.
27. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 25 sono presentate alla Direzione regionale 
della sanita’ e delle politiche sociali entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno. In sede di prima applicazione sono 
presentate entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono corredate di una 
relazione tecnica illustrativa e di elaborati grafici di massima, predisposti da tecnici abilitati, atti a individuare il costo 
dell’intervento da realizzare e le risorse finanziarie del soggetto richiedente.
28. La concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 25 sono disposte con l'osservanza delle 
procedure previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come modificata dall’articolo 14 della legge 
regionale 37/1995. Sugli immobili per i quali e’ concesso il contributo e’ costituito un vincolo decennale di 
destinazione d'uso.
29. Per le finalita’ previste dai commi 24 e 25 e’ autorizzato, a decorrere dall'anno 2002, il limite d'impegno 
decennale di 500.000 euro con l'onere di 1.500.000 euro relativo alle annualita’ autorizzate per gli anni dal 2002 al 
2004 a carico dell'unita’ previsionale di base 8.3.41.2.253 dello stato di previsione della spesa del bilancio 
pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 4856 del documento 
tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualita’ autorizzate per gli anni dal 2005 al 2011 fa 
carico alle corrispondenti unita’ previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai 
corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
30. Nelle more del recepimento della legge 8 novembre 2000, n. 328, e al fine di sperimentare forme innovative 
d'intervento in campo sanitario e socio-assistenziale, l'Amministrazione regionale sostiene l'avvio e il 
consolidamento di azioni integrate, da attuarsi, nella prospettiva di affermazione del welfare comunitario e mediante 
il coinvolgimento delle risorse informali del territorio, in particolare per l'individuazione di alternative 
all’istituzionalizzazione delle persone anziane non autosufficienti e per la prevenzione delle nuove emarginazioni.
31. Per le finalita’ di cui al comma 30, le Aziende sanitarie regionali, d'intesa con uno o piu’ Comuni, presentano 
alla Direzione regionale della sanita’ e delle politiche sociali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, il progetto d'intervento, anche di durata pluriennale. Il progetto comprende almeno l'individuazione 
di una struttura tecnica di elaborazione, coordinamento e verifica e la descrizione delle singole azioni da attuare o 
promuovere. Alla concessione del finanziamento segue la stipula di apposita convenzione tra il soggetto 
beneficiario e la direzione regionale competente per la regolamentazione della sperimentazione.
32. Per le finalita’ di cui al comma 30 e’ autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unita’ 
previsionale di base 8.2.41.1.250 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 
2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 4751 del documento tecnico allegato ai bilanci 
medesimi.
33. Al fine di assicurare il completamento della rete di residenze sanitarie assistenziali pubbliche, 
l'Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere finanziamenti alle Aziende per i servizi sanitari regionali per 
la realizzazione di idonee strutture, sulla base delle previsioni contenute nei piani annuali delle Aziende medesime. 
I criteri e le modalita’ dell'intervento sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
34. Per le finalita’ di cui al comma 33, l'Amministrazione regionale e’ autorizzata a contrarre mutui o a effettuare altre 
operazioni finanziarie compatibili con il costo annuo delle operazioni predette non superiore a 250.000 euro per 
dieci anni.
35. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva, con propria 
deliberazione, le condizioni relative alle operazioni di cui al comma 34.
36. Per le finalita’ previste dal comma 33 e’ autorizzata la spesa di 2.050.000 euro per l’anno 2002 a carico 
dell’unita’ previsionale di base 8.3.41.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli 
anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 4858 del documento tecnico allegato ai 
bilanci medesimi.
37. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 34 e’ autorizzata la spesa complessiva di 2.500.000 euro, 
suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2011, cosi’ suddivisa:
a) relativamente alla quota capitale:
1. 173.472,50 euro per l’anno 2002;
2. 179.929,50 euro per l’anno 2003;
3. 186.626,50 euro per l’anno  2004;
4. 193.572,50 euro per l’anno 2005;
5. 200.777,50 euro per l’anno 2006;
6. 208.250,00 euro per l’anno 2007;
7. 216.001,00 euro per l’anno 2008;
8. 224.041,00 euro per l’anno 2009;
9. 232.379,50 euro per l’anno 2010;
10. 241.029,00 euro per l’anno 2011;
per un ammontare complessivo di 2.056.079 euro;
b) relativamente alla quota interessi:
1. 76.527,50 euro per l’anno 2002;
2. 70.070,50 euro per l’anno 2003;
3. 63.373,50 euro per l’anno 2004;
4. 56.427,50 euro per l’anno 2005;
5. 49.222,50 euro per l’anno 2006;
6. 41.750,00 euro per l’anno 2007;
7. 33.999,00 euro per l’anno 2008;
8. 25.959,00 euro per l’anno 2009;
9. 17.620,50 euro per l’anno 2010;
10.   8.971,00 euro per l’anno 2011;
per un ammontare complessivo di 443.921 euro.
38. L’onere complessivo di 750.000 euro, corrispondente alle quote autorizzate nella misura di 250.000 euro per 
ciascuno degli anni dal 2002 al 2004 dal comma 37, lettere a) e b), fa carico per 540.028,50 euro suddivisi in 
ragione di 173.472,50 euro per l’anno 2002, 179.929,50 euro per l’anno 2003 e 186.626,50 euro per l'anno 2004, 
all’unita’ previsionale di base 53.2.9.3.706 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 
2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 1570 del documento tecnico allegato ai bilanci 
medesimi, e rispettivamente per 209.971,50 euro, suddivisi in ragione di 76.527,50 euro per l’anno 2002, 
70.070,50 euro per l’anno 2003 e 63.373,50 euro per l'anno 2004, all’unita’ previsionale di base 53.2.9.1.701 dello 
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con 
riferimento al capitolo 1550 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Le quote autorizzate per gli anni 
dal 2005 al 2011 fanno carico alle corrispondenti unita’ previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento 
ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
39. In relazione alla definizione del mutuo o delle altre operazioni di cui al comma 34 e del loro preciso ammontare, 
si provvede al conseguente assestamento dei dati di bilancio, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera c), della 
legge regionale 7/1999.
40. L'Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria per le spese sostenute 
da istituzioni, enti e associazioni di livello regionale che hanno provveduto all'accoglimento per l’anno 2001 in 
colonie marine di fanciulli e adulti portatori di handicap.
41. La richiesta per la concessione del contributo di cui al comma 40 e’ presentata alla Direzione regionale della 
sanita’ e delle politiche sociali - Servizio per le attivita’ socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione 
sanitaria entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
42. Per le finalita’ previste dal comma 40 e’ autorizzata la spesa di 26.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unita’ 
previsionale di base 8.1.41.1.248 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 
2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 4801 del documento tecnico allegato ai bilanci 
medesimi.
43. A decorrere dall'anno 2002 i finanziamenti previsti dall'articolo 20 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 
41, per la gestione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g) e h) della medesima legge, sono erogati 
in via di anticipazione nell'importo del 70 per cento di quelli erogati per l'anno precedente.
44. In relazione alle funzioni svolte dalla Consulta regionale delle associazioni dei disabili, di cui all’articolo 8 della 
legge regionale 10 aprile 2001, n. 12, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere alla Consulta 
medesima un contributo annuo della misura massima di 25.000 euro per le spese di funzionamento.
45. Ai fini della concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 44, la Consulta presenta alla Direzione 
regionale della sanita’ e delle politiche sociali - Servizio per le attivita’ socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta 
integrazione sanitaria, entro il 31 marzo di ogni anno, apposita istanza corredata di una relazione sull’attivita’ 
prevista nell’anno di riferimento e del relativo preventivo di spesa.
46. Per le finalita’ previste dal comma 44 e’ autorizzata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione 
di 25.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004, a carico dell’unita’ previsionale di base 8.2.41.1.244 dello 
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con 
riferimento al capitolo 4764 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
47. L'Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere all'Istituzione di assistenza e beneficenza Asilo infantile 
Vittorio Emanuele II, con sede a Pordenone, un contributo straordinario in conto capitale per la realizzazione di 
interventi di ristrutturazione e adattamento funzionale e per l'adeguamento alla normativa vigente in materia di 
sicurezza e adeguamento impiantistico.
48. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 47 e’ presentata alla Direzione regionale della 
sanita’ e delle politiche sociali - Servizio per le attivita’ socio—assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione 
sanitaria, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione tecnica 
illustrativa e di elaborati grafici di massima, predisposti da tecnici abilitati, atti a individuare i costi degli interventi 
finanziabili.
49. Per le finalita’ previste dal comma 47 e’ autorizzata la spesa di 125.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unita’ 
previsionale di base 8.4.41.2.255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 
2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 4930 del documento tecnico allegato ai bilanci 
medesimi.
50. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere all’IPAB “Adele Cerruti” — Villa Russiz di Capriva del 
Friuli un contributo straordinario pluriennale, per un periodo non superiore a dieci anni, finalizzato all’adeguamento 
delle strutture da destinare a comunita’ alloggio per casa - famiglia alla normativa vigente in materia di antincendio, 
antinfortunistica, adeguamento impiantistico, superamento delle barriere architettoniche e adattamento funzionale 
per lo svolgimento degli scopi statutari.
51. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 50 e’ presentata alla Direzione regionale della 
sanita’ e delle politiche sociali - Servizio per le attivita’ socio—assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione 
sanitaria, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione tecnica 
illustrativa e di elaborati grafici di massima, predisposti da tecnici abilitati, atti a individuare i costi degli interventi 
finanziabili.
52. Per le finalita’ previste dal comma 50 e’ autorizzato a decorrere dall’anno 2003 il limite d’impegno decennale di 
100.000 euro annui, con l’onere di 200.000 euro corrispondente alle annualita’ autorizzate per gli anni 2003 e 2004 
a carico dell’unita’ previsionale di base 8.3.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 
per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 3401 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo. 
L’onere relativo alle annualita’ autorizzate dal 2005 al 2012 fa carico alle corrispondenti unita’ previsionali di base 
per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
53. L'Amministrazione regionale, al fine di consentire la realizzazione di progetti che favoriscano l'integrazione dei 
soggetti audiolesi, e’ autorizzata a concedere all'Ente nazionale sordomuti - sezione di Trieste un contributo annuo 
di 15.000 euro, per lo svolgimento di corsi di lingua italiana e sulla conversione dalla lira all'euro per sordomuti, 
nonche’ di corsi di lingua dei segni italiana (LIS) per assistenti alla comunicazione, educatori e tecnici.
54. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 53 e’ presentata entro il 31 gennaio di ogni 
anno alla Direzione regionale della sanita’ e delle politiche sociali - Servizio per le attivita’ socio-assistenziali e per 
quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, corredata della relazione illustrativa dei progetti da realizzare e dei 
relativi preventivi di spesa. Per l'anno 2002 il termine per la presentazione della domanda e’ di 60 giorni dalla data 
di entrata in vigore della presente legge.
55. Per le finalita’ previste dal comma 53 e’ autorizzata la spesa complessiva di 45.000 euro, suddivisa in ragione 
di 15.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004, a carico dell'unita’ previsionale di base 8.2.41.1.244 dello 
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con 
riferimento al capitolo 4767 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
56. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere alle associazioni beneficiarie del contributo di cui 
all’articolo 3, comma 56, della legge regionale 2/2000, un contributo per l’allestimento tecnico-funzionale della 
sede.
57. Per le finalita’ previste dal comma 56 e’ autorizzata la spesa di 60.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unita’ 
previsionale di base 8.2.41.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 
2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 4811 del documento tecnico allegato ai bilanci 
medesimi.
58. Le associazioni interessate presentano alla Direzione regionale della sanita’ e delle politiche sociali, entro 60 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata del preventivo di spesa.
59. All’articolo 3 della legge regionale 2/2000, i commi 50 e 51 sono sostituiti dai seguenti:
<<50. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a rimborsare ai Comuni, nel cui ambito territoriale risiedono 
famiglie di cerebrolesi, che seguono il metodo terapeutico G. Doman, gli oneri sostenuti dagli stessi per 
l’erogazione di contributi alle famiglie di cui sopra. A tal fine i Comuni interessati presentano all’Amministrazione 
regionale apposita dichiarazione attestante le spese sostenute dalle famiglie. Qualora lo stanziamento regionale 
non sia sufficiente alla copertura degli interi oneri sostenuti si provvede alla ripartizione del finanziamento in via 
proporzionale.
51. Il contributo e’ erogato dai Comuni di residenza delle famiglie interessate, su istanza delle stesse, corredata 
della documentazione attestante la diagnosi, l’utilita’ del metodo citato, nonche’ le spese sostenute, a decorrere 
dall’1 gennaio 2002 con le seguenti modalita’:
a) un acconto nella misura del 50 per cento delle spese documentate;
b) a saldo nei limiti del finanziamento regionale.>>.
60. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a sostenere l’attivita’ svolta dall’associazione “Progetto aggregazione 
giovanile”, promotrice del gruppo di sostegno regionale alle donne afgane “Dalla parte delle donne” che, facendo 
capo al Coordinamento europeo di sostegno ai diritti delle donne in Afganistan, lavora per l’affermazione e 
promozione dei diritti violati delle donne e bambini afgani.
61. Per le finalita’ previste dal comma 60 e’ destinata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2002 a valere 
sull’autorizzazione disposta con il comma 81, tabella C, a carico dell’unita’ previsionale di base 8.5.45.1.260 dello 
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con 
riferimento al capitolo 5010 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
62. All’articolo 4, comma 32, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, dopo la parola: <<attrezzature>> sono 
inserite le seguenti: <<, comprese quelle informatiche per l’implementazione della rete di accesso delle 
associazioni ed enti dedicati alla politica sociale in favore della libera eta’,>>.
63. All’articolo 7, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 1996, n. 43, dopo le parole: <<pagamento della 
tassa>> sono inserite le seguenti: <<gli studenti portatori di handicap con invalidita’ riconosciuta pari o superiore al 
66 per cento,>>.
64. L'Amministrazione regionale sostiene il funzionamento dei centri di aggregazione giovanile, in particolare quali:
a) punti di incontro e di produzione culturale;
b) luoghi di partecipazione a iniziative di contenuto educativo e formativo;
c) strutture per attivita’ ricreative;
d) sedi per l'avvio e lo sviluppo di esperienze creative giovanili, anche di natura economico-produttiva.
65. Per le finalita’ di cui al comma 64 e’ riconosciuta la funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie 
mediante gli oratori. A tal fine l'Amministrazione regionale promuove la stipula di una convenzione con le Diocesi 
aventi giurisdizione sul territorio regionale, per acquisire informazioni circa le attivita’ svolte dalle stesse nonche’ 
per la partecipazione delle medesime all'elaborazione degli indirizzi generali, tenuto conto delle attivita’ esercitate 
nell'ambito degli oratori parrocchiali.
66. Rientrano nelle previsioni di cui al comma 64 anche i "Centri di aggregazione giovanile" delineati dal progetto 
obiettivo approvato ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33.
67. Per le finalita’ di cui al comma 64 sono assegnati contributi ai Comuni e a persone giuridiche private senza fini 
di lucro, a sostegno delle attivita’ svolte nonche’ per l'acquisto di arredi e attrezzature necessari per tali attivita’.
68. I contributi di cui al comma 67 sono concessi dalle Province, per un importo complessivo annuo non superiore 
a 10.000 euro e fino a un massimo dell'80 per cento della spesa ammissibile.
69. Con regolamento sono stabiliti i criteri minimi di concessione dei contributi, i termini e le modalita’ di 
presentazione delle relative domande, nonche’ i requisiti minimi per il funzionamento dei centri di cui al comma 64.
70. Le risorse disponibili sono ripartite tra le Province in relazione alle domande presentate. E' facolta’ di ogni 
Provincia incrementare i finanziamenti regionali assegnati. I contributi sono concessi in via anticipata e in unica 
soluzione. I decreti di concessione stabiliscono termini e modalita’ di rendicontazione.
71. All'articolo 3 della legge regionale 2/2000, il comma 23 e’ abrogato.
72. Per le finalita’ di cui al comma 64 e’ autorizzata la spesa complessiva di 2.400.000 euro in ragione di 800.000 
euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004, a carico dell'unita’ previsionale di base 8.6.44.1.1356 dello stato di 
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con 
riferimento al capitolo 6168 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
73. L'Amministrazione regionale, al fine di valorizzare le idee e le proposte dei giovani, e’ autorizzata a bandire il 
concorso "Progetti dei giovani", cui partecipano progetti di iniziative nei settori economico, sociale, culturale e 
dell'informazione presentati da giovani, in forma singola o associata, che possiedono i seguenti requisiti:
a) essere residenti nel territorio regionale da almeno un anno;
b) essere di eta’ compresa tra 18 e 25 anni.
74. I progetti presentati sono valutati da una commissione giudicatrice nominata dal Presidente della Regione. Ai 
migliori progetti e’ assegnato un premio in denaro.
75. Con il bando sono fissati l'entita’ del premio nonche’ i criteri e le modalita’ di presentazione, esame e 
premiazione dei progetti.
76. L'Amministrazione regionale ha piena proprieta’ degli elaborati, fatte salve le garanzie di legge e nel rispetto dei 
diritti d'autore, riservandosi il diritto di realizzare i progetti presentati.
77. Per le finalita’ di cui al comma 73 e’ autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unita’ 
previsionale di base 8.6.44.1.1356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 
2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 6169 del documento tecnico allegato ai bilanci 
medesimi.
78. Allo scopo di dare attuazione all’iniziativa congiunta con il Land della Carinzia, che prevede di dare temporanea 
ospitalita’, nel corso della stagione estiva 2002, a studenti provenienti dagli Stati Uniti d’America che abbiano perso 
propri congiunti a seguito degli atti terroristici dell’11 settembre 2001, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a 
concedere alla societa’ Gestioni turistiche assistenziali coop. a r.l. di Udine, gestore della struttura denominata 
“Villaggio Adriatico” di Lignano Sabbiadoro, un contributo straordinario, nella misura massima di 42.000 euro, a 
copertura delle spese di ospitalita’.
79. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 78 e’ presentata alla Direzione regionale della 
sanita’ e delle politiche sociali - Servizio per le attivita’ socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione 
sanitaria, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di massima della spesa. Il decreto di 
concessione del contributo stabilisce i termini e le modalita’ di rendicontazione in conformita’ alle disposizioni di 
cui all’articolo 41 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.
80. Per le finalita’ previste dal comma 78 e’ autorizzata la spesa di 42.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unita’ 
previsionale di base 8.2.41.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 
2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 4768 del documento tecnico allegato ai bilanci 
medesimi.
81. Per le finalita’ previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella C, allegata alla 
presente legge, nelle unita’ previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli 
anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate 
con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in 
diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con 
proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unita’ previsionale di base del bilancio per 
gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.

  

 

Riferimenti Normativi ATTIVI

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 43 del 1996 Articolo 7

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 10 del 1998 Articolo 32

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 2 del 2000 Articolo 3

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 4 del 2001 Articolo 4

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Decreto Ministeriale Numero 6 del 1982

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 46 del 1986

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 33 del 1988 Articolo 22

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 41 del 1996 Articolo 20

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 4 del 1999 Articolo 4

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 7 del 1999 Articolo 26

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 7 del 2000 Articolo 41

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 8 del 2001 Articolo 1

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 12 del 2001 Articolo 8

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 833 del 1978

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 67 del 1988 Articolo 20

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 446 del 1997 Articolo 1

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 328 del 2000

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 388 del 2000 Articolo 101

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